1.Con decorrenza dal 6 novembre 2020 e fino al 14 novembre 2020, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, sono confermate le seguenti misure, giĆ disposte con Ordinanze n. 86 del 30 ottobre 2020 e n. 87 del 31
ottobre 2020:
1.1. sospensione delle attivitĆ didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attivitĆ destinate agli alunni affetti da disturbi dello
spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza ĆØ consentito previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto;
1.2. sospensione, fatta eccezione per l’attivitĆ amministrativa e fermo restando l’obbligo di effettuare le riunioni da remoto, dell’attivitĆ in presenza nelle scuole dell’infanzia;
1.3. limitazione oraria: ore 06,00- ore 8,30 per l’attivitĆ di jogging, ove svolta sui
lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati;
1.4. per l’intero arco della giornata, divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio
abituale o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. Restano consentiti, limitatamente al diretto interessato nonchĆ© ad accompagnatore, ove necessario, esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, formative – ove consentite dalle vigenti disposizioni – o socioassistenziali ovvero situazioni di necessitĆ o d’urgenza ovvero motivi di salute. Ć in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro. Il
divieto non si applica al transito necessario allo spostamento verso altre regioni italiane o straniere o verso i luoghi di imbarco (stazioni, porti, aeroporti).
La prova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilitĆ di spostamenti ai sensi del presente punto incombe sull’interessato e deve essere assolto producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- Si richiamano le Aziende del trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui allāart.1, lett.mm) del DPCM 3 novembre 2020.
Ć inoltre confermato l’obbligo per tutte le aziende di trasporto pubblico locale di modulare l’erogazione dei servizi minimi essenziali in modo da evitare il sovraffollamento dei mezzi di
trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti, comunicando i servizi così modulati alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania,
nonchĆ© all’Ente titolare del contratto di servizio. Dalla data di comunicazione il servizio ĆØ erogato secondo la nuova rimodulazione, salvo il potere della D.G. MobilitĆ della Regione Campania e
degli Enti titolari del contratto di servizio di disporre modifiche, sulla base di eventuali esigenze di interesse pubblico. Ć fatto obbligo alle Aziende di trasporto di dare la massima diffusione alla
nuova programmazione dei servizi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti aziendali, alle fermate, alle stazioni e su ogni altro mezzo di comunicazione alle stesse in uso. Ć demandato alla Direzione
Generale per la MobilitĆ di monitorare i programmi e gli orari del servizio assicurato sul territorio e
di proporre ogni eventuale determinazione necessaria al fine del perseguimento delle finalitĆ di
contenimento e prevenzione dei rischi di ulteriori contagi. - Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
- Ai sensi di quanto disposto dallāart.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformitĆ a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni
dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivitĆ di impresa, si applica altresƬ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura
dell’esercizio o dell’attivitĆ da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le
violazioni delle misure disposte da autoritĆ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autoritĆ regionali e locali sono irrogate dalle autoritĆ che le
hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa ĆØ raddoppiata e quella accessoria ĆØ applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dellāAvvocatura regionale.
- Ai sensi di quanto disposto dallāart.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando
le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. - La presente ordinanza ĆØ comunicata, ai sensi dellāart.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed ĆØ notificata al Ministero dell’Istruzione, all’UnitĆ di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL. allāANCI Campania, agli esercenti il TPL per il tramite della Direzione Generale per la MobilitĆ ed ĆØ pubblicata sul sito
istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Giornalista

















