Con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 7 novembre 2020, con riferimentoal territorio del Comune di Orta di Atella (CE) e al centro urbano del Comune di Marcianise (CE), sono prorogate le seguenti misure, già disposte con ordinanza n. 84 del 25 ottobre 2020 e relativichiarimenti: a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone iviresidenti; b) divieto di accesso nel territorio comunale; c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; d) sospensione delle attività commerciali, ivi comprese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio, fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attività connesseall’approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità come a suo tempo individuate dagli allegati 1 e 2 del DPCM 10 aprile 2020.
Sono pertanto sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nel citato allegato 1. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Sono esclusi dai divieti i servizi bancari, assicurativi, finanziari, nonché le attivitàfinalizzate ad assicurare la continuità della filiera produttiva e le attività delle libere professioni. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati. È fatto divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni se non peresigenze di approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità, come soprai ndividuati, per motivi di salute nonché per lo svolgimento delle attività – anchelavorative – non sospese, per il cui espletamento è consentito l’allontanamento nei limiti in cui la presenza al lavoro risulti strettamente necessaria; e) è fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal centro urbano percomprovati motivi di salute o di necessità urgenti ed indifferibili; è in ogni casoconsentito il transito da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite ai sensi della lettera d) del precedente punto 1.1, e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.
Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, non è consentita l’uscita dal territorio comunale per lo svolgimento di attività lavorativa. 2. Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali eregionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. 3. Con riferimento ai territori di cui al punto 1. resta ferma la chiusura delle strade secondarie, come individuate dal Comune di riferimento sentita la Prefettura competente. La ASL competente, d’intesa – ove necessario- con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno continuano l’effettuazione di screening, dando comunicazione dei relativi esiti all’Unità di Crisi regionale per le conseguenti valutazioni ed eventuali determinazioni di competenza. 4. Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali eregionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. 5. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito conmodificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, inconformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui laviolazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo delcomma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione dellaviolazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, insede di sua esecuzione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale. 6. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, comeconvertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. 7. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020,convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unitàdi Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL. all’ANCI Campania, al Comune di Marcianise e di Orta d’Atella ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Giornalista