Giudici di Pace equiparati ai Magistrati ordinari ai fini assistenziali e previdenziali: il commento degli avvocati sanniti

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Comunicato Stampa – Antonello De Nicola, Responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa

Il commento degli avvocati sanniti Giovanni Romano, Egidio Lizza e Luigi Serino che si sono occupati del caso

La Corte di Giustizia riconosce il diritto a ferie retribuite, trattamento pensionistico e tutele assistenziali pari ai Magistrati ordinari e ritiene incompatibile con il diritto dell’UE il rinnovo degli incarichi a termine, pratica da sanzionare. L’Italia si adegui. Diritto alla piena equiparazione giuridica a fini assistenziali e previdenziali dei Giudici di Pace alla magistratura ordinaria e illegittimità dei reiterati incarichi a termine in luogo di un rapporto di lavoro stabile. Lo ha deciso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 7 aprile 2022 (causa C‑236/20), stabilendo che la normativa italiana è in contrasto con il diritto dell’Unione se crea un trattamento differente, con riguardo alla previdenza e all’assistenza sociale, tra i Giudici di Pace, riconosciuti come lavoratori dipendenti, e la Magistratura ordinaria.

L’importanza della sentenza – commentano gli avvocati sanniti Giovanni Romano, Egidio Lizza e Luigi Serino, che si sono occupati del caso – risiede nel riconoscimento di un palese contrasto tra le direttive UE in materia di lavoro subordinato e le norme nazionali che, da oltre vent’anni, non prevedono per i giudici di pace il diritto alle ferie retribuite, né un regime assistenziale e previdenziale, ivi compresa la tutela della salute, della maternità e della famiglia, analogamente a quanto previsto per i Magistrati ordinari”.

La pronuncia, inoltre, qualifica il Giudice di Pace come lavoratore a tempo determinato che, sempre in base alla normativa UE, non può vedere regolato il rapporto lavorativo in base a reiterati incarichi a tempo. La normativa italiana, dunque, si presenta – ad avviso della CGUE – illegittima anche nella misura in cui consente di rinnovare, fino a tre volte, l’incarico pluriennale conferito, dando così luogo ad una reiterazione abusiva dei rapporti di lavoro a termine, vietata dalle direttive UE. Anzi, i Giudici europei ritengono doverosa l’introduzione, nel sistema interno, della possibilità di sanzionare, in modo effettivo e dissuasivo, detto rinnovo abusivo. “Ciò apre ampio spazio – concludono i legali – all’introduzione di azioni risarcitorie e alla rideterminazione dei trattamenti pensionistici, ma quel che maggiormente conta è che i principi giuridici così delineati dirigono in senso diametralmente opposto a quanto sino ad oggi concretamente fatto dal Ministero della Giustizia, per il quale si impone un cambio di passo”.

In ottemperanza a tale pronuncia, è probabile che lo Stato italiano dovrà ora adeguarsi, sia ripianando il trattamento discriminante utilizzato nel passato per tali Giudici, e in generale per la magistratura onoraria, sia conformando per il futuro la propria legislazione al principio di equivalenza con la magistratura ordinaria, richiesto in ambito europeo.

Sentenza C-236-20 Corte di Giustizia Europea (PDF)









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