Regione Campania: ordinanza nr 94 del 3 dicembre

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Con efficacia immediata e fino al 13 dicembre 2020, salvi ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, con riferimento al territorio del Campo Rom di Napoli (Circumvallazione Esterna) sono disposte le seguenti misure: 1.1. ai cittadini aventi residenza, domicilio o dimora presso il menzionato Campo Rom di Napoli (Circumvallazione Esterna) è fatto obbligo di isolamento domiciliare, con divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni, fatte salve esigenze sanitarie o connesse all ’acquisizione di generi di prima necessità; 1.2. fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 1.3, è fatto divieto di transito in ingresso e in uscita dal Campo Rom; 1.3. ai cittadini di cui al precedente punto 1.1 è consentito rientrare alla propria residenza, domicilio o dimora sita nel campo Rom e di rimanervi in regime di isolamento domiciliare nonché di sottoporsi a tutti i controlli sanitari disposti dalla ASL competente. È fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal Campo Rom da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’attività di assistenza, limitatamente alle presenze che risultino necessarie allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, non è consentita l’uscita dall’area indicata per lo svolgimento di attività lavorativa; 1.4. il Comune di Napoli, d’intesa con l’Unità di Crisi regionale e con il supporto della Protezione civile e del volontariato, assicura ogni forma di assistenza ai cittadini di cui all’art.1, anche attraverso la somministrazione di derrate alimentari e generi di prima necessità per tutta la durata di efficacia del presente provvedimento; 1.5. nell’area interessata dal presente provvedimento e ai relativi varchi di ingresso è assicurato, da parte delle competenti Forze dell’Ordine, dall’Esercito e dalla Polizia Municipale il necessario presidio, secondo quanto disposto dalla Prefettura e dalle altre Autoritàcompetenti; 1.6. la ASL competente – d’intesa, ove necessario, con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- assicura la prosecuzione delle attività di controllo sanitario a tutta la popolazione interessata dal presente provvedimento, dando comunicazione dei relativi esiti all’Unità di Crisi regionale per le conseguenti valutazioni ed eventuali determinazioni di competenza; 1.7. l’ASL competente assicura altresì, all’interno del Campo, una postazione fissa per attività di ambulatorio di assistenza medica di base in favore dei cittadini di cui al punto 1.1.; 1.8. la vigilanza e il controllo dell’osservanza del presente provvedimento è demandata alle Autorità competenti. 2. Per quanto non previsto dal presente provvedimento restano salve le disposizioni di cui ai provvedimenti statali e regionali vigenti. 3. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni. Continua a leggere qui









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